COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 07/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Casalmaiocco Camp. 1^Cat. Gir. E Gara del 12/09/2004 tra Casalmaiocco/Frogmontegani
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 14 del 07/09/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Casalmaiocco Camp. 1^Cat. Gir. E
Gara del 12/09/2004 tra Casalmaiocco/Frogmontegani
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società CASALMAIOCCO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società FROGMONTEGANI avrebbe fatto partecipare il calciatore BONAITA ALESSANDRO in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art. 42 n.3 del C.G.S..
Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come previsto dal medesimo art. 42 n. 6 del C.G.S..
Rilevato che la società FROGMONTEGANI non ha inviato le proprie contro deduzioni.
Rilevato che, come da C.U. n.47 del 04/06/2004 del C.R.L. il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli artt.12-13-14-17-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare
DELIBERA
In accoglimento del reclamo proposto
a) di comminare alla società G.S. FROGMONTEGANI la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società G.S. FROGMONTEGANI l’ammenda di EURO 110,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore BONAITA ALESSANDRO per una ulteriore gara;
d) di inibire a tutto il 07/11/2004 il dirigente accompagnatore signor NOTARSTEFANO FABIO della società G.S. FROGMONTEGANI.
Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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