COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 07/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Caluschese Camp. 2^Cat. Gir. E Gara del 12/09/2004 tra San Pellegrino/Caluschese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 07/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Caluschese Camp. 2^Cat. Gir. E Gara del 12/09/2004 tra San Pellegrino/Caluschese La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società CALUSCHESE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società SAN PELLEGRINO avrebbe fatto partecipare il calciatore VALERIO RUGGERI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art. 42 n.3 del C.G.S.. Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come previsto dal medesimo art. 42 n. 6 del C.G.S.. Rilevato che la società SAN PELLEGRINO non ha inviato le proprie contro deduzioni. Rilevato che, come da C.U. n.46 del 26/05/2004 del C.R.L. il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto a) di comminare alla società SAN PELLEGRINO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società SAN PELLEGRINO l’ammenda di EURO 80,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore VALERIO RUGGERI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 07/11/2004 il dirigente accompagnatore signor ROTA RENATO della società SAN PELLEGRINO. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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