COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 07/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Comabbio Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 19/09/2004 tra U.S. Comabbio/S.C.Aurora

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 07/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Comabbio Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 19/09/2004 tra U.S. Comabbio/S.C.Aurora La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società COMABBIO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società AURORA avrebbe fatto partecipare il calciatore ZIVELONGHI FABIO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art. 42 n.3 del C.G.S.. Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come previsto dal medesimo art. 42 n. 6 del C.G.S.. Rilevato che la società AURORA non ha inviato le proprie contro deduzioni. Rilevato che, come da C.U. n.46 datato 26/05/2004 del CRL, il calciatore risulta squalificato ed ha partecipato alla gara del 19/09/2004, non scontando la squalifica e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto a) di comminare alla società S.C. AURORA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società S.C. AURORA l’ammenda di EURO 65,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore ZIVELONGHI FABIO per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 07/11/2004 il dirigente accompagnatore signor FRANCESCONI GABRIELE della società S.C. AURORA. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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