COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 07/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Atletico Cinisello Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara del 12/09/2004 tra Comasina/Atletico Cinisello
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 14 del 07/09/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Atletico Cinisello Camp. 3^ Cat. Gir. C
Gara del 12/09/2004 tra Comasina/Atletico Cinisello
C.U. n.8 del Comitato di MILANO datato 16/09/2004
La società ATLETICO CINISELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore TINTORI FABIO sino al 12/12/2004, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta, “atteso che situazioni molto peggiori sono state sanzionate con molto meno”
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: la sanzione inflitta appare eccessiva. Infatti, nella lettura del referto arbitrale si rileva che le proteste messe in atto accompagnate dalla spinta non erano violente, ma erano volte solo a far sentire le proprie ragioni. Inoltre l’arbitro ha annotato che il calciatore TINTORI si è presentato nello spogliatoio dell’arbitro per scusarsi.
Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore TINTORI FABIO a tutto il 15/11/2004
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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