COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/10/2004 Decisione del giudice sportivo CAMPIONATO FEMMINILE SERIE D gara del 26/ 9/2004 LA BENVENUTA – ERBESE
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/10/2004
Decisione del giudice sportivo
CAMPIONATO FEMMINILE SERIE D
gara del 26/ 9/2004 LA BENVENUTA - ERBESE
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n 13 del 30-09-04 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Erbese.
Il reclamo, regolarmente preannunziato, è stato inviato nei termini e con le modalità previste dagli art. 29 e 42 comma 1 del C.G.S.
Con tale reclamo la Società Erbese asserisce che dal 23° minuto del 2° tempo la società La Benvenuta, ha sostituito la calciatrice n° 10, con altra calciatrice (contraddistinta dal numero 0 sull’elenco ed in realtà senza numero sulla maglia) che all’inizio della gara non era riportata nell’elenco dei calciatori; tuttavia tale calciatrice risulta essere la diciannovesima iscritta in tale elenco perciò chiede a carico di tale società la sanzione sportiva della perdita della gara.
Il reclamo della società Erbese è fondato e va accolto;
Infatti dagli atti ufficiali di gara e dal supplemento al rapporto di gara (confermato nella comunicazione telefonica dal direttore di gara stesso) risulta con chiarezza che quanto sostenuto dalla società
Erbese corrisponde ai fatti di gara: durante l’intervallo un dirigente della società La Benvenuta si recava dal direttore di gara ed asserendo essere arrivata una calciatrice ritardataria modificava la distinta dei calciatori riportante i nominativi delle calciatrici dal numero uno al diciotto (modificata già prima dell’inizio della gara con la cancellazione della calciatrice iscritta al numero 19) ed aggiungendo in tale distinta una diciannovesima calciatrice alla casella numero venti opportunamente rinumerata a penna con un numero “0”: tale calciatrice non solo sedeva in panchina ma a far tempo dal 23° del 2° tempo entrava sul terreno di gioco.
La società La Benvenuta, quindi, durante l’intervallo della gara ha iscritto nell’elenco dei calciatori già completo con 18 nominativi (che quindi non poteva pertanto essere modificato) un ulteriore nominativo, tale calciatore non solo ha preso posto sulla panchina quale calciatore di riserva ma ha altresì preso parte al gioco.
Palesi quindi sia la violazione alla regola 3 del gioco del calcio sia alla disposizione riguardante l’utilizzazione dei calciatori di riserva come indicato al punto 26 delle disposizioni della LND per la disputa dei campionati 2004-5, riportata sul CU n° 1 del CRL del 1-7-04 che precisa che: “ In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale, regionale e provinciale ( . Calcio Femminile) le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata) ..”,
La società un questione quindi non solo ha iscritto in elenco una calciatrice di riserva non avendone diritto stante che la gara aveva già avuto inizio ed essendo peraltro già diciotto altre calciatrici iscritte, ma, con l’utilizzo di otto calciatrici quali riserve (seppure solo per il 2° tempo) ha altresì alterato il rapporto di forza tra le squadre in campo ampliando la sua possibilità di scelta su otto anziché su sette calciatori di riserva.
Dato altresì atto che la Società La Benvenuta non ha fatto pervenire deduzioni in proposito;
P.Q.S.
DELIBERA
a) - di comminare alla Società La Benvenuta la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3,
b) - di comminare alla Società La Benvenuta l’ammenda di 30,00 per uso di indumenti di gioco non regolamentari.