COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/10/2004 Decisione del giudice sportivo CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE C1 gara del 15/10/2004 CARDANO 91 – PROJECT TEAM CALCIO A 5

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/10/2004 Decisione del giudice sportivo CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE C1 gara del 15/10/2004 CARDANO 91 - PROJECT TEAM CALCIO A 5 La società Project Team non si é presentata per la disputa della gara a margine. In proposito con fax in data 18 ott. 04 ha comunicato che la squadra è partita alle ore 19,15 da San Donato ed è arrivata ad Arese dopo 2 ore e 15 minuti, vale a dire alle ore 21,30 ( orario di inizio della gara ); tuttavia qui rimaneva bloccata al casello a causa di un un incidente (ad affermazione del dirigente, e come da comunicazione da lui ricavata dalla polizia locale ) dovuto al ribaltamento con incendio di un camion. La giustificazione pervenuta da parte della Società non può essere ritenuta idonea a comprovare la presenza di cause di forza maggiore, in quanto in una regione fortemente soggetta ad intenso traffico in tutte le sue autostrade e strade statali, traffico che si acuisce soprattutto nelle ore di punta (quale era quella di che trattasi), la previsione di ingorghi e di incidenti deve essere preventivamente ed attentamente considerata dalla società, insieme alla definizione di percorsi idonei e di percorsi anche alternativi, al fine di raggiungere per tempo gli impianti di gioco. L’incidente, come segnalato dalla società, non riveste caratteri di eccezionalità e gravità tali da configurare la causa di forza maggiore. Pertanto in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F. DELIBERA a) di comminare alla Società Project Team la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6, penalizzando altresì la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell’art. 12 comma 3 del C.G.S.; b) di comminare alla Società Project Team la sanzione dell’ammenda pari a 55,00 -1° Rinunzia - cosi come stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2004/2005 pubblicate sul C.U. n. 1 del 03.07.2004.
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