COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Lunetta Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 03/10/2004 tra G.S. Quistello/G.S.Lunetta
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/10/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. Lunetta Camp. 3^ Cat. Gir. B
Gara del 03/10/2004 tra G.S. Quistello/G.S.Lunetta
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società G.S. LUNETTA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società G.S. QUISTELLO avrebbe fatto partecipare il calciatore CHICCOLI STEFANO in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art.42 n.3 del C.G.S.
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art.42 comma 6 del C.G.S.
Rilevato che la società G.S. QUISTELLO non ha inviato le proprie contro deduzioni.
Rilevato che, come da comunicazione della Sezione AIA di MANTOVA, il calciatore CHICCOLI STEFANO ha ricoperto la qualifica di Arbitro Effettivo e nel corso del 1998 ha presentato le dimissioni, accettate dalla medesima Sezione, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli artt.12-13-14-17-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto:
a) di comminare alla società G.S. QUISTELLO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3
b) di comminare alla società G.S. QUISTELLO l’ammenda di EURO 65,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza;
c) di inibire a tutto il 21/11/2004 il dirigente accompagnatore sig. ZOMBINI ALESSANDRO della società G.S. QUISTELLO
Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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