COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 05/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Gatti Massimo, Bassi Marina e della POLISPORTIVA LOMBARDIA UNO, per rispondere:

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 05/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Gatti Massimo, Bassi Marina e della POLISPORTIVA LOMBARDIA UNO, per rispondere: i primi due della violazione di cui agli artt.1 comma 1 del CGS in relazione all’art.94 comma 1, lettera a) delle NOIF; la POLISPORTIVA LOMBARDIA UNO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.2, comma 4 del CGS Viene contestato ai tesserati, nelle loro rispettive qualità, Massimo Gatti presidente, Marina Bassi dirigente-segretario generale, di aver richiesto e ricevuto per conto della società sportiva da loro rappresentata un assegno bancario di Euro 800,00 dalla sig. ra Fiammanti Fiammetta, madre del giovane dilettante Niccolò Villa, quale compenso per lo svincolo del su indicato calciatore. La circostanza materiale relativa alla consegna dell’assegno da parte della Fiammanti alla società deferita, non soltanto è provata per tabulas, ma è stata pacificamente ammessa dai dirigenti sentita da questa Commissione nel corso della trattazione del giudizio. A loro difesa i deferiti hanno dichiarato che la somma è stata richiesta e versata spontaneamente dalla Fiammanti a titolo di iscrizione per l’anno di agonistica: infatti tale è la dicitura indicata nella ricevuta intestata al ragazzo Niccolò Villa. Tale versione è stata contraddetta dalla sig.ra Fiammanti – Villa la quale, sia nella denuncia, che nella deposizione, ha affermato che la somma le è stata richiesta dalla segretaria sig.ra Bassi quale equivalente del premio di preparazione. La stessa segretaria aveva aggiunto che, poiché non era possibile richiedere il premio di preparazione ai genitori, nella ricevuta veniva indicata la diversa causale della quota di iscrizione per l’anno di agonistica. Appare del tutto credibile la versione fornita dalla denunziante, se si considera, tra l’altro, che è del tutto strano, e contrario ad ogni comune prassi, che l’importo relativo ad una iscrizione venga pagato alcuni mesi dopo l’iscrizione stessa. Inoltre è da considerarsi del tutto sproporzionato l’importo richiesto di Euro 800,00 rispetto ad una frequenza da parte del ragazzo di appena tre mesi all’attività sportiva della società. Per quanto attiene le varie responsabilità personali e societarie, si osserva: • Non può essere esclusa quella del presidente Gatti Massimo, in relazione al ruolo rivestito; • Per quanto attiene la segretaria Bassi Marina, la stessa ha richiesto personalmente ed ottenuto per conto della Polisportiva l’importo di Euro 800,00 per lo svincolo del calciatore; • La Polisportiva LOMBARDIA UNO deve rispondere per quanto commesso dai suoi tesserati dirigenti a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Ritenuto, pertanto, che è stata raggiunta la piena prova dei fatti addebitati ai deferiti Massimo Gatti e Marina Bassi, e che, conseguentemente, si sono realizzate le violazione contestate, DICHIARA Massimo Gatti e Marina Bassi responsabili della violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS in relazione all’art.94 comma 1 lettera a) delle NOIF. In relazione alla gravità e rilevanza dell’addebito mosso, COMMINA alla sig.ra Marina Bassi l’inibizione al tutto il 30 Giugno 2005; al sig. Massimo Gatti l’inibizione a tutto il 30 Aprile 2005; DICHIARA la POLISPORTIVA LOMBARDIA UNO responsabile a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.2 comma 4 del CGS e pertanto COMMINA alla POLISPORTIVA LOMBARDIA UNO l’ammenda di Euro 500,00. Manda alla Segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it