COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 11/11/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO TERZA CATEGORIA UNDER 21 GIRONE(A) gara del 24/10/2004 ARDISCI E SPERA 1906 – MOLINO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 11/11/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO TERZA CATEGORIA UNDER 21 GIRONE(A) gara del 24/10/2004 ARDISCI E SPERA 1906 - MOLINO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 17 del 28-10-04 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società a. s. Molino. Letto il reclamo regolarmente presentato dalla Società citata con il quale, la stessa, afferma che: -1) l’arbitro non consentiva “prima della chiama” la sostituzione del calciatore Lasaponara Antonio sostituito solo al 21 del primo tempo, -2) che il calciatore Degiglio Marco veniva espulso dal campo senza mai mostrargli il cartellino rosso, -3) che il direttore di gara concludeva la gara con otto minuti di anticipo e non effettuava il recupero, -4) che il calciatore della società Ardisci e Spera, Pisani Federico veniva fatto scendere in campo senza essere stato riconosciuto infatti, come da distinta consegnata alla società Molino (ed allegata al reclamo) solo alla fine della gara (nonostante ripetuti solleciti al direttore di gara) a margine del citato nominativo non risulta alcun numero di documento ufficiale; pertanto chiede la ripetizione della gara. Visti gli atti ufficiali di gara. Visto il supplemento di rapporto e sentito in proposito il direttore di gara il quale afferma quanto di seguito, si evince che: -1) la società Molino non ha chiesto prima della gara la sostituzione (evidentemente in distinta) di alcun calciatore, -2) che il calciatore Degiglio Marco veniva espulso dal campo ed a causa del suo atteggiamento minaccioso il cartellino rosso gli veniva mostrato solo quando era lontano; -3) che il tempo della durata della gara è stato regolarmente conteggiato; -4) che in ordine al riconoscimento del calciatore Pisani federico il documento gli veniva consegnato prima dell’inizio della gara e che provvedeva egli stesso trascriverne il numero solo sulla sua copia. Si rileva che le affermazioni del direttore di gara costituiscono,, secondo univoca e consolidata giurisprudenza federale, fonte primaria e privilegiata di prova contro la quale a nulla valgono ledichiarazioni eventualmente contrarie della parte ricorrente; ciò vale, in assoluto ed in particolare per i punti 1) e 3) ;oltre a ciò, per quanto attiene al punto 2), la ritardata ovvero, mancata esibizione del cartellino rosso non costituisce, a parere dello scrivente, motivo di eventuale errore tecnico da parte dell’arbitro non cadendo l’errore sulla sostanza ma eventualmente solo sulla forma del provvedimento; tuttavia, nel caso di specie, ben ha agito il direttore di gara a ritardare la esibizione del cartellino rosso in considerazione del momento di alterazione del calciatore (che infatti è stato sanzionato dallo scrivente, CU n° 17 del 28-10-04, per “ comportamento ripetutamente offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro”); infine per quanto riguarda il punto 4) si rileva che la distinta inviata dalla società Molino (ed allegata al reclamo), risulta effettivamente priva di numerazione di un documento di riconoscimento mentre la distinta allegata al rapporto di gara ne risulta fornita; in tal senso il direttore di gara asserisce che tale documento gli è stato consegnato prima dell’inizio della gara e che provvedeva a trascriverne il numero solo sulla sua copia; Il reclamo perciò è perciò infondato. P.Q.S. DELIBERA a) di omologare la gara in oggetto come di seguito: Ardisci e Spera- As Molino 2-1; b) di disporre a carico della società A s Molino l’addebito della tassa reclamo.
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