COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 18/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Medole Camp. 1^ Cat. Gir. N Gara del 31/10/2004 tra A.G. Gussola/U.S. Medole

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 18/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Medole Camp. 1^ Cat. Gir. N Gara del 31/10/2004 tra A.G. Gussola/U.S. Medole La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società U.S. MEDOLE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società A.G. GUSSOLA avrebbe fatto partecipare il calciatore BONI GIANLUCA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del CGS. Rilevato che è stata inviata copia dello stesso alla controparte come previsto dal medesimo art.42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che la società A.G. GUSSOLA non ha inviato le proprie contro deduzioni. Rilevato che, come da C.U. n.46 datato 26/05/2004 del CRL il calciatore risulta squalificato. Da una verifica effettuata da Questa Commissione, il calciatore non ha mai scontato detta squalifica e quindi il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara del 31/10/2004. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto a) di comminare alla società A.G. GUSSOLA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società A.G. GUSSOLA l’ammenda di Euro 110,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore BONI GIANLUCA per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 18/12/2004 il dirigente accompagnatore sig. ASSANDRI LUCA della società A.G.GUSSOLA si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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