COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21/BIS DEL 26/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.D. Porlezzese Camp. Terza categoria. Gir. B (1) Gara del 18/11/2004 tra Brenna / Porlezzese C.U. n.14 del Comitato di Como datato 14/11/2004

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21/BIS DEL 26/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.D. Porlezzese Camp. Terza categoria. Gir. B (1) Gara del 18/11/2004 tra Brenna / Porlezzese C.U. n.14 del Comitato di Como datato 14/11/2004 La società PORLEZZESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori CREMELLA CLAUDIO a tutto il 13.04.2005; GRASSI LUCA per sei gare ufficiali; e CATANESE LUCA, LETIZIA SALVATORE e MELE ANDREA per tre gare ufficiali, chiedendo la riduzione delle squalifiche comminate. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: che, letti gli atti e come chiaramente descritto nel rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova ex Codice di Giustizia Sportiva, il calciatore Luca Grassi, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, si avvicinava al direttore di gara tenendo un comportamento offensivo e minaccioso. Inoltre, lo stesso calciatore, insieme ad altri giocatori della Porlezzese, e precisamente, Catanese Luca, Letizia Salvatore e Mele Andrea, al termine della gara, mentre l’arbitro si accingeva ad uscire dall’impianto sportivo, tenevano nei suoi confronti un comportamento gravemente offensivo ed ingiurioso. Su tale circostanza l’arbitro, sentito telefonicamente da codesta Commissione Disciplinare, ha confermato totalmente quanto riportato nel rapporto di gara. Pertanto visto il comportamento tenuto dai calciatori Grassi Luca, Catanese Luca, Letizia Salvatore, Mele Andrea le sanzioni comminate loro dal giudice sportivo meritano di essere confermate. Per quanto riguarda la posizione del calciatore Gremella Claudio si deve ricavare che, dopo essere stato espulso per un atto di violenza nei confronti di un avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava al direttore di gara e prendendolo per il braccio destro lo strattonava violentemente cercando di strappare il cartellino rosso dalla mano dell’arbitro e, successivamente, solo grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra, veniva fermato ed allontanato dal terreno di gioco. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal calciatore Gremella Claudio, la sanzione comminatagli dal giudice sportivo appare congrua. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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