COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21/BIS DEL 26/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Castelmella Camp. Juniores provinciale. Gir. E (1) Gara del 14/11/2004 tra Catelmella / Borgosatollo C.U. n.19 del C.R. Lombardia datato 11/11/2004

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21/BIS DEL 26/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Castelmella Camp. Juniores provinciale. Gir. E (1) Gara del 14/11/2004 tra Catelmella / Borgosatollo C.U. n.19 del C.R. Lombardia datato 11/11/2004 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società U.S. Castelmella relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore Francesco Beccalossi in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’rt. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso Art. 42 comma 6 C.G.S. Rilevato che la società BORGOSATOLLO non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, come da C.U. n. 19 datato 11/11/04 del Comitato Regionale Lombardia il calciatore risulta squalificato per una giornata nel campionato di prima categoria Girone A e non nel campionato juniores provinciale. Rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, l’Art. 41 I° comma del nuovo C.G.S. stabilisce che il tesserato colpito da squalifica per una gara o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate Ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti….della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento. La Commissione Disciplinare RIGETTA Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it