COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 3/12/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE JUNIORES Gara: Cometa – Endas Aurora Girone “A”

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 3/12/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE JUNIORES Gara: Cometa – Endas Aurora Girone “A” Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 21 del 25/11/2004 questo Giudice ha deciso, in attesa di esperire ulteriori accertamenti in ordine agli episodi avvenuti durante la gara , di sospendere l’omologazione della gara in oggetto e di sospendere in via cautelativa ai sensi dell’art. 15 del C.G.S. il signor Paribello Vito, calciatore, ed il signor Dell’Olio Leonardo, tecnico, entrambi della società Endas Aurora: Dagli atti ufficiali di gara si rileva quanto di seguito. Al 13° del 2° t. il direttore di gara provvedeva ad allontanare dalla panchina il signor Dell’Olio Leonardo, tecnico della società Endas Aurora perché lo aveva ingiuriato; lo stesso, anziché allontanarsi continuava con atteggiamento ostruzionistico a chiedere perché fosse stato allontanato. Dopo un minuto si allontanava; non abbandonava l’impianto ma si posizionava in tribuna (peraltro non vi è divisione tra la tribuna ed il terreno di gioco) proprio nei pressi della panchina stessa da dove sistematicamente contestava ogni decisione del direttore di gara e lo ingiuriava ripetutamente e pesantemente. Con questo suo comportamento, non certamente confacente ai doveri ed agli obblighi dei tesserati in generale che in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva debbono conformarsi a principi di correttezza e lealtà (art. 1 del CGS), e neppure confacente ai doveri specifici di un tecnico cui oltre agli insegnamenti di natura meramente tecnica spetta una superiore responsabilità di ordine etico e morale rispetto alle persone a lui affidate (nel caso specifico della categoria alcune delle quali minorenni), sicuramente contribuiva a creare e stimolare nei propri calciatori quel clima di nervosismo ed aggressività che alla fine sfociava nell’aggressione al direttore di gara (della quale si dirà oltre) e della quale non può non essere quindi ritenuto corresponsabile. In tale circostanza il signor Dell’Olio Leonardo ben potendo (anzi dovendo, essendo presente ai fatti e per la sua responsabilità che gli deriva dalla sua posizione) di propria iniziativa comodamente intervenire per riportare il proprio calciatore alla ragione (si ricorda che tra la tribuna ed il terreno di gioco non vi è divisione dovuta a presenza di recinzioni od ostacoli), ed anzi, nonostante le ripetute e specifiche richieste di aiuto del direttore di gara, invece se ne rimaneva immobile, impassibile ed in silenzio a guardare lo sviluppo dell’aggressione omettendo di intervenire. Infine, quando poi il direttore di gara, al termine dell’aggressione, lasciava il terreno di gioco il signor Dell’Olio Leonardo gli si parava dinnanzi, lo avvicinava a meno di un metro e di nuovo lo ingiuriava gravemente. Tale intollerabile comportamento va attentamente valutato ed esemplarmente censurato. Al 25° del 2° t. il direttore di gara provvedeva ad ammonire il signor Paribello Vito, calciatore della società Endas Aurora, alla notifica del provvedimento il calciatore si avvicinava al direttore di gara “faccia a faccia con fare provocatorio e minaccioso” e bestemmiando lo ingiuriava e minacciava gravemente, ripetutamente e pesantemente; vedendo l’alterazione del calciatore l’arbitro si allontanava da lui e successivamente gli notificava il conseguente provvedimento di espulsione; ma il calciatore Paribello gli si avventava contro e gli dava uno spintone violento tanto da farlo arretrare di due metri e da lasciarlo in piedi a fatica e dolorante al petto. Il calciatore non voleva assolutamente abbandonare il terreno di gioco e vi si tratteneva nonostante le richieste dell’arbitro rivolte ai dirigenti e compagni di squadra affinché intervenissero ad allontanare l’espulso; vedendo che nessuno interveniva l’arbitro dopo circa due minuti dichiarava chiusa definitivamente la gara. Il calciatore Paribello pareva avviarsi verso lo spogliatoio profferendo offese e bestemmie ma improvvisamente correva verso l’arbitro e lo colpiva alla gola in prossimità della trachea con un violento pugno che gli causava forte dolore e difficoltà di respirazione. Solo a questo punto, mentre il tecnico signor Dell’Olio Leonardo e l’accompagnatore ufficiale signor Costantini Alessandro se ne stavano a guardare senza fare nulla, intervenivano due compagni del calciatore Paribello che con molta fatica riuscivano ad allontanarlo ed ad immobilizzarlo addirittura sdraiandosi sopra di lui. Dopo circa due minuti il calciatore Paribello che pareva più tranquillo si avviava verso lo spogliatoio ma improvvisamente afferrava un cestino contenente sei bottiglie di plastica da un litro, almeno parzialmente piene di liquido e gridando correva verso l’arbitro, che doveva fuggire e rifugiarsi presso la panchina della società casalinga, giungendo a circa cinque o sei metri da lui prima di essere a sua volta raggiunto e placcato dai due compagni che questa volta non lo lasciavano ma lo immobilizzavano e poi, dopo altri tre minuti, sollevatolo di peso lo portavano nello spogliatoio mentre il calciatore Paribello scalciando lanciava minacce nei confronti dell’arbitro. Anche in tale circostanza nessuno dei dirigenti o dei tecnici della società Endas Aurora è intervenuto in alcun modo. Non è neppure il caso di evidenziare la gravità dei fatti sopra esposti che da soli ne mostrano la portata e motivano conseguentemente la gravità delle sanzioni da comminare, infatti: la sanzione carico alla società Endas Aurora, oggettivamente responsabile del comportamento dei propri tesserati sarà contenuta in una ammenda solo grazie al comportamento dei due calciatori, nati tra gli anni 1985 e 1987, i quali con maturità e senso di responsabilità hanno dovuto intervenire a difesa del direttore di gara in sostituzione dei propri dirigenti riuscendo in tal modo a limitare la gravità delle aggressioni; la censura che deve essere comminata al tecnico della società Endas Aurora signor Dell’Olio Leonardo, deve tener conto sia del comportamento attivo, che certamente ha contribuito con la propria influenza al verificarsi dei comportamenti negativi che si sono succeduti sia del comportamento omissivo, tali intollerabili comportamenti vanno attentamente valutati ed esemplarmente censurati; del pari in debita considerazione deve essere tenuto il comportamento del dirigente accompagnatore ufficiale della società Endas Aurora, signor Costantini Alessandro che pure non è in alcun modo intervenuto a difesa del direttore di gara in alcuna delle varie circostanze di aggressione; quanto alla sanzione da comminare al calciatore Paribello Vito, la stessa seppur di massima gravità contraddistinta dalla pervicacia e dalla continuazione (l’aggressione ed i tentativi si sono protratti per tre volte e per circa sette minuti) non può non tenere conto dell’attenuante della minore età e del fatto che il comportamento del calciatore in qualche misura è certamente stato, se non incoraggiato, almeno fortemente influenzato dal comportamento di chi invece doveva dare esempio di equilibrio e correttezza. I tecnici ed i dirigenti della società ospitante solo dopo sette minuti dall’inizio delle aggressioni sopra descritte e perché il direttore di gara si è rifugiato presso la loro panchina sono intervenuti, e con quattro sostenitori locali hanno scortato l’arbitro prima nello spogliatoio e subito dopo alla sua vettura, per tale motivo meritano quantomeno una ammonizione e la società Cometa una ammenda in quanto responsabile dell’ordine pubblico. P.Q.S. DELIBERA Di comminare alla società Endas Aurora la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-6 Di comminare alla società Endas Aurora la sanzione dell’ammenda di ¤ 300,00. in quanto oggettivamente responsabile dei fatti su indicati imputabili a propri tesserati. Di inibire il tecnico signor Dell’Olio Leonardo (Endas Aurora), per i motivi a lui imputati, fino al 16/11/05 Di inibire il tecnico signor Costantini Alessandro (Endas Aurora), per i motivi a lui imputati, fino al 18/5/05; Di squalificare il calciatore signor Paribello Vito (Endas Aurora), per i motivi a lui imputati, fino al 21//11/07 Di ammonire i dirigenti signori Bianchi Marco e Latella Donato ed il tecnico signor Ostinelli Achille (Cometa); Di comminare alla società Cometa la sanzione dell’ammenda di ¤ 50,00. in quanto responsabile dell’ordine pubblico del proprio impianto
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