COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 3/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Zavattarello F.C. 1a categoria gir. I Gara del 14/11/2004 tra Zavattarello /Varzi C.U. n.20 del C.R.L. datato 14/11/2004
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 3/12/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Zavattarello F.C. 1a categoria gir. I
Gara del 14/11/2004 tra Zavattarello /Varzi
C.U. n.20 del C.R.L. datato 14/11/2004
La società Zavattarello F.C. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha comminato l’ammenda di euro 1.500,00 per comportamento del pubblico nei confronti del direttore di gara, C.U. n. 20 del Comitato Reg. Lomb. datato 18.11.2004, lamentando che l’ammontare dell’ammenda era spropositato rispetto a quanto effettivamente accaduto e alla categoria di appartenenza di essa reclamante –
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termine di cui all’Art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva preliminarmente che non è consentito dalla normativa in vigore un confronto tra il Giudice Sportivo e la reclamante, come da quest’ultima sollecitato; rileva altresì che lo Zavattarello F.C. si limita a negare che i fatti descritti nel rapporto dell’arbitro e puntualmente riportati dal Giudice di primo grado siano effettivamente accaduti, senza portare alcun obiettivo elemento a sostegno della propria tesi. Nessuna rilevanza ha, quindi, ai fini del decidere la versione della reclamante, ove si pone in netto contrasto con il rapporto arbitrale fonte di prova primaria e privilegiata nel giudizio disciplinare. Ciò premesso la C.D. rileva che, comunque, la sanzione va congruamente ridotta posto che la incolumità fisica dell’arbitro non è mai stata concretamente messa in pericolo.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto,
COMMINA
allo Zavattarello F.C. l’ammenda di euro 900,00.
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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