COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/12/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES gara del 4/12/2004 OLTREPO STRADELLA – PRO VIGEVANO CALCIO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/12/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES gara del 4/12/2004 OLTREPO STRADELLA - PRO VIGEVANO CALCIO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 23 del 9-12-04 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società A.C. OLTREPO STRADELLA. Con il reclamo, presentato regolarmente, la società sostiene che: “ al 40° del 2° tempo la società Pro Vigevano sostituiva il calciatore Fabiano Nicola (n° 10) col calciatore Poledri Mattia (n° 14), una volta in campo il citato calciatore cedeva la propria maglia al portiere Di Domenico Marco il quale indossava la maglia n° 14, mentre il Poledri indossava la maglia n° 1,” per tale motivo sostiene essersi verificato un errore tecnico e chiede quindi, a carico della società Pro Vigevano, la applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara ovvero, in subordine, la ripetizione della gara. Dagli atti ufficiali di gara si evince che effettivamente al 40° del 2° tempo il calciatore Poledri Mattia (n° 14) della società Pro Vigevano indossava la maglia n° 1 e sostituiva nel ruolo di portiere il calciatore Di Domenico Marco il quale a sua volta indossava la maglia n° 14, continuando il gioco come calciatore di movimento. La regola numero 3 del gioco del calcio testualmente recita :” .. SOSTITUZIONE DEL PORTIERE Ciascun calciatore partecipante al giuoco può scambiare il ruolo con il portiere a condizione che: - l’arbitro venga informato prima che la sostituzione avvenga, - lo scambio di ruolo si effettui durante una interruzione di giuoco. “ Il direttore di gara nel riportare la sostituzione di ruolo non ha peraltro segnalato irregolarità nella procedura pertanto il reclamo della società Oltrepò Stradella è del tutto infondato e va respinto. P.Q.S. DELIBERA 1. di omologare come segue il risultato della gara: Oltrepò Strabella - Pro Vigevano 1-1. 2. di disporre l’addebito della tassa reclamo.
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