COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Club Azzurri Brescia Camp. 2^ Cat. Gir. B – Under 21 Gir.A Gare del 14-20-21/11/2004 tra Club Azzurri Brescia/Valgobbia Zanano – Club Azzurri/Saiano Under 21 e Club Azzurri/C.Botticino (C.U. n.14/15 del Comitato di BRESCIA datato 18-25/11/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Club Azzurri Brescia Camp. 2^ Cat. Gir. B – Under 21 Gir.A Gare del 14-20-21/11/2004 tra Club Azzurri Brescia/Valgobbia Zanano – Club Azzurri/Saiano Under 21 e Club Azzurri/C.Botticino (C.U. n.14/15 del Comitato di BRESCIA datato 18-25/11/2004) La società CLUB AZZURRI BRESCIA ha proposto reclamo avverso le decisioni del G.S. che ha dapprima squalificato l’allenatore BONOMELLI COSTANTINO sino al 29/11/2004 (C.U. n.14), inasprendo poi la squalifica sino al 27/12/2004 (C.U. n.15). A tal fine la reclamante assume che la prima squalifica comminata al BONOMELLI sarebbe frutto di un mero errore e che, pertanto, anche la successiva estensione della stessa sarebbe illegittima, così come l’inflizione dell’ammenda di Euro 50,00 a carico della società reclamante. La Commissione Disciplinare, rileva, in via preliminare, che il reclamo avverso il provvedimento del GS pubblicato sul C.U. n.14 del 18/11/2004 è stato proposto in data 30/11/2004 e, quindi, oltre il termine di cui all’art.42 n.5 del CGS. Il reclamo in questione, peraltro, deve essere dichiarato inammissibile. Sulla base di tale premessa, occorre precisare che la decisione del GS pubblicata in data 18/11/2004 è ormai definitiva e non può costituire oggetto di riesame da parte di Questa Commissione. Ne consegue che anche l’estensione della squalifica del BONOMELLI di cui al C.U. n.15 del 25/11/2004 è del tutto legittima, in quanto l’allenatore, benché squalificato, ha svolto la mansione di tecnico nel corso della gara del 20/11/2004 e del 21/11/2004. Analogamente condivisibile risulta l’inflizione dell’ammenda di 50,00 Euro a carico della società, la quale è stata correttamente ritenuta responsabile dal GS della violazione del regolamento da parte di un proprio tesserato. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo limitatamente alla decisione del GS pubblicata sul CU n.14 del 18/11/2004. RIGETTA Il reclamo con riferimento alla decisione del GS pubblicata sul CU n.15 del 25/11/2004 Si dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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