COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 20/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Besnatese Camp. 2^ Cat. Gir. H Gara del 12/12/2004 tra Besnatese/Gerenzanese (C.U. n.18 del Comitato di COMO datato 16/12/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 20/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Besnatese Camp. 2^ Cat. Gir. H Gara del 12/12/2004 tra Besnatese/Gerenzanese (C.U. n.18 del Comitato di COMO datato 16/12/2004) La società BESNATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, l’ammenda di Euro 100,00 sostenendo, in sostanza, che nella specie non vi erano i presupposti per la sospensione della gara e che l’ammenda non era giustificata. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del CGS e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, lette le deduzioni di quest’ultima, ritiene che il reclamo sia fondato, in quanto dal rapporto del direttore di gara non emerge che tra i componenti delle due squadre sia avvenuta una rissa, o qualsiasi altro evento per il quale l’arbitro avrebbe dovuto espellere un numero di calciatori tale da impedire la prosecuzione della gara; ritiene altresì che in campo e fuori non si sia mai verificata una situazione di concreto ed effettivo pericolo per l’incolumità dell’arbitro e dei tesserati e che comunque il direttore di gara non abbia fatto ricorso a tutti i provvedimenti disciplinari in suo potere (invito ai capitani, espulsione degli stessi, ed analogo comportamento nei confronti dei vice capitani etc.). La gara, pertanto, va ripetuta e revocata l’ammenda comminata ad entrambe le società, in quanto, come detto, non risulta sia avvenuta alcuna rissa (termine che presuppone un comportamento di reciproca violenza) tra i tesserati. Per tali motivi la Commissione Disciplinare DISPONE La ripetizione della gara tra A.C. BESNATESE/A.S. GERENZANESE con le modalità che il Competente Comitato riterrà di determinare: annulla l’ammenda di Euro 100,00 comminata ad entrambe le società, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa.
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