COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 20/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.S. Locate Camp. Jun. Prov. Gir. F Gara del 14/12/2004 tra Lorenteggio/C.S. Locate

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 20/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.S. Locate Camp. Jun. Prov. Gir. F Gara del 14/12/2004 tra Lorenteggio/C.S. Locate La società C.S. LOCATE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore ZANAGA MARCO sino al 14/11/2007 ed ha comminato alla Società la sanzione pecuniaria di E 62,00. Comunicato n.17 del Comitato di Milano del 18/11/2004. La reclamante lamenta che l’arbitro nel suo referto ha riportato i fatti in modo diversi da come effettivamente verificatisi. Precisando che il giocatore ZANAGA MARCO non avrebbe colpito il volto dell’arbitro con una testata, ma semplicemente si sarebbe avvicinato con fare minaccioso. Di conseguenza si duole della eccessività della sanzione inflitta dal GS. Reclama altresì in relazione alla multa, inflitta in conseguenza del comportamento ascritto al proprio calciatore. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art.42 n.5 del CGS, sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti, rileva: il direttore di gara, sentito da questa Commissione, ha confermato nella sostanza il contenuto del suo referto ribadendo che subito dopo l’espulsione il giocatore del LOCATE, ZANAGA MARCO, lo ingiuriava dopo averlo colpito volontariamente al mento con una testata. Il direttore di gara ha però precisato che il gesto è stato soprattutto una manifestazione di esagerata protesta, ma non contraddistinto da effettiva violenza: infatti gli ha procurato un dolore del tutto momentaneo. L’arbitro ha aggiunto che il calciatore a fine gara gli ha porto le sue scuse. Le precisazioni del direttore di gara portano a ridimensionare, seppure limitatamente, la gravità del fatto ascritto al calciatore ZANAGA MARCO, che in ogni caso deve essere decisamente censurato. Di conseguenza la sanzione inflittagli può essere moderatamente ridotta. Assolutamente condivisibile appare l’entità della sanzione pecuniaria inflitta dal GS alla società reclamante. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto. RIDUCE La squalifica del calciatore ZANAGA MARCO a tutto il 14/11/2006; conferma nel resto la decisione del GS. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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