COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 27/01/2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 27/01/2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 26 del 13-1-05 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società AS Galbiatese. Col proprio reclamo, presentato regolarmente, la società sostiene che: “Omissis…A fine gara, all’atto del ritiro dei documenti, nello spogliatoio dell’arbitro, da parte dei dirigenti delle due società, il dirigente accompagnatore ufficiale della società Giana Erminio faceva presente al direttore di gara che nel foglio notizie consegnato alla società unitamente ai documenti, era trascritto nel riquadro ‘Giocatori ammoniti ‘ il nominativo del calciatore Levati Paolo che durante la gara non aveva subito sanzioni disciplinari, pregandolo di controllare i propri cartellini. Da attenta verifica degli stessi l’arbitro ammetteva l’errore di trascrizione del giocatore sopraccitato e nel contempo dichiarava che la sanzione dell’ammonizione era stata comminata al giocatore sig Colombo Marco della società AS Galbiatese e cancellava il nominativo del sig, Levati dal riquadro ammoniti, trascrivendo il nominativo del sig. Colombo Marco nel riquadro espulsi (per somma di ammonizioni), trasposizione del nostro calciatore immediatamente contestata dal nostro dirigente, in quanto il sig. Colombo ha disputato l’intero incontro, giocando regolarmente fino al fischio finale. Veniva presentata riserva scritta all’arbitro che, sottoscrivendola, ammetteva l’errore e la palese violazione dell’art. 14 del CGS. Alla luce di quanto sopra, si prega di verificare il rapporto di gara, di sentire nel merito l’arbitro e per quanto esposto nei fatti, riscontrato l’errore tecnico dello stesso, si chiede la ripetizione della gara. omissis” . Dalle motivazioni del reclamo come sopra esposti, si evidenzia come la Società AS Galbiatese venendole a fine gara segnalato un errore nella rilevazione delle ammonizioni inflitte durante la gara ed essendo tale ammonizione successivamente assegnata dal direttore di gara al proprio calciatore sig. Colombo Marco: immediatamente, per il tramite di un proprio dirigente, ha contestato il fatto “in quanto il sig. Colombo (il quale, pur essendo già in precedenza colpito da una prima ammonizione) ha disputato l’intero incontro, giocando regolarmente fino al fischio finale”; successivamente ha presentato all’arbitro un documento (erroneamente chiamato “riserva scritta”) col quale :“.. fa rilevare che compare nella lista giocatori espulsi il giocatore n° 4 Colombo Marco della società AS Galbiatese che in realtà (pur essendo già in precedenza colpito da una prima ammonizione) ha giocato regolarmente fino al fischio di chiusura della gara.”; ed a tal fine sostiene che, sottoscrivendolo, l’arbitro ammetteva l’errore e la palese violazione dell’art. 14 del CGS. (Va qui segnalato che il direttore di gara ha sottoscritto il citato documento “per ricevuta” con ciò indicando con chiara evidenza la sola intenzione di dichiarare l’avvenuta ricezione del documento, peraltro regolarmente trasmesso allegato al rapporto della gara, e non certo, entrando nel merito, ne ha convalidato ovvero invalidato il contenuto) ; infine, quasi a voler suggerire indebitamente ed impropriamente allo scrivente giudice la procedura processuale da seguire “…si prega di verificare il rapporto di gara, di sentire nel merito l’arbitro…” conclude chiedendo, una volta accertato l’errore tecnico, la ripetizione della gara. Non si può non osservare dall’esame delle motivazioni esposte, che la società AS Galbiatese partendo dalla contestazione, da parte del dirigente della società, della avvenuta assegnazione durante la gara della doppia ammonizione a carico del calciatore Colombo (affermazione che dovrebbe portare coerentemente la società a formulare la sola richiesta di accertamento del mancato avvenimento del fatto in contestazione con la conseguente richiesta di assegnazione a carico del calciatore della sola ammonizione e non di eventuale provvedimento di squalifica), giunge, con un passaggio che allo scrivente non pare affatto sorretto da una consequenziale e coerente struttura riferita ad un normale ragionamento logico, alla richiesta di ripetizione della gara (per errore tecnico del direttore di gara, con ciò, di fatto, confermando l’avvenuta doppia Ammonizione al proprio calciatore). La società Giana Erminio non ha inviato proprie controdeduzioni Dagli atti ufficiali di gara, dal supplemento al rapporto e da quanto in proposito riferito telefonicamente dall’arbitro si evince che il calciatore n° 4, Colombo Marco della società AS Galbiatese, già ammonito al 5° del 2° tempo per aver commesso un fallo da tergo, è stato nuovamente ammonito dall’arbitro al 21° del 2° tempo per proteste a seguito di una punizione assegnata contro la propria società; tuttavia a causa delle vibrate proteste (il fatto avvenne in vicinanza della panchina locale) anche dei componenti la panchina, che l’arbitro richiamava, al momento della registrazione della ammonizione, essendosi il calciatore Colombo già allontanato “ ..mischiandosi nel gruppo di giocatori, tra la confusione …. “ il direttore di gara ha avuto “…una svista” ed ha menzionato sul proprio cartellino quale ammonito il calciatore n° 11 della società Giana anziché il n° 4, Colombo Marco della società AS Galbiatese il quale non è stato allontanato dal terreno di gioco e “… di conseguenza ….ha giocato regolarmente fino al termine della gara .“ Peraltro il direttore di gara segnala che nessuno (evidentemente di entrambe le società) gli ha segnalato che stava commettendo un errore infatti afferma: ”durante la partita, dopo l’accaduto, nessun giocatore o dirigente mi fece notare l’errore.” . Rientrato nello spogliatoio l’arbitro confrontava con gli assistenti ufficiali l’elenco degli ammoniti ma verificatane la discordanza decideva di segnalare alle società, sull’apposito modulo, l’elenco riportato sul proprio taccuino e dava per ammoniti i calciatori n° 6, La Femina Valerio ed il n° 11 Levati Paolo entrambi della società Giana ed il n° 8, Barzaghi Marco della società Galbiatese: consegnava il modulo al dirigenti e successivamente il dirigente della società Giana segnalava all’arbitro l’errore (il proprio calciatore n° 11 Levati Paolo non era stato ammonito), errore che dopo un ulteriore consulto coi propri collaboratori e con l’osservatore arbitrale portavano il direttore di gara a decidere (riconosciuto quindi il proprio errore) di richiamare i dirigenti e far pervenire nel proprio spogliatoio il calciatore n° 4, Colombo Marco della società AS Galbiatese. Il calciatore espressamente affermava :“ Si, sono stato ammonito due volte ”: peraltro nella circostanza lo stesso arbitro, vedendo di persona il calciatore si è ricordato gli episodi delle ammonizioni a suo carico e ormai “…sicuro dell’errore, ricompilai i moduli riportando alla voce espulsi il n° 4, Colombo Marco della società AS Galbiatese ed i due ammoniti n°8 (locali) e n°6 (ospiti). “. A seguito della citata modifica il dirigente della società AS Galbiatese ha consegnato al direttore di gara un documento (di cui si dice meglio nella esposizione del reclamo della società Galbiatese) ed ha affermato “ ..non è giusto che Lei inserisca nel modulo l’espulsione perchè anche se è stato ammonito due volte non ha estratto il cartellino rosso ….”. Si deve dare atto che il referto arbitrale costituisce secondo univoca e consolidata giurisprudenza federale fonte primaria e privilegiata di prova contro la quale a nulla valgono le dichiarazioni della parte ricorrente; ne consegue che non può essere attribuita alcuna rilevanza all’assunto difensivo tendente a sostituire a quella ufficiale una differente ed interessata versione dei fatti, non confortata da obbiettivi elementi di riscontro …(C.A.F. in Com. Uff. n. 30/C del 23.06.1994 -); Da quanto sopra esposto si deduce con chiarezza che al 21° del 2° tempo, anche a causa della confusione dovuta alle proteste da parte dei calciatori e dei componenti la panchina della società Galbiatese, per una decisione a loro sfavorevole, il direttore di gara ammoniva un calciatore di tale società non accorgendosi che tale calciatore doveva essere espulso in quanto già precedentemente ammonito, si attardava a sedare le proteste e quindi, non vedendo più il calciatore oggetto del provvedimento, errava a registrare il nominativo del calciatore ammonito ed assegnava (come ormai accertato) il provvedimento a carico di un calciatore della società Giana (il quale dal rapporto di gara risulta peraltro sostituito al 2° del 2° tempo) anziché a carico del calciatore già ammonito della società Galbiatese. Tale calciatore non veniva allontanato e pertanto il direttore di gara commetteva un errore tecnico per violazione dell’articolo 12 del Regolamento del gioco del Calcio, errore che riconosceva e correttamente ammetteva, anche a seguito di accertamenti e confronti da lui voluti ed effettuati anche col calciatore in questione al termine della gara . Peraltro ai fini della assunzione di una corretta decisione a riguardo della richiesta della ripetizione della gara avanzata dalla società Galbiatese col reclamo, stante l’ammissione del proprio errore tecnico da parte dell’arbitro, occorre valutare in primo luogo se tale errore abbia dispiegato un’influenza decisamente ostativa alla regolarità della gara, indi occorre valutare quale effetto consequenziale può derivare dalla decisione della ripetizione della gara. Quanto al primo punto risulta evidente che l’errore tecnico, in quanto ammesso dal direttore di gara diviene sindacabile da parte di questo giudice che può quindi procedere alle valutazioni riguardo all’influenza che tale errore ha avuto sull’esito della gara: in proposito si riscontra che la mancata espulsione al 21° del 2° tempo del calciatore della società Galbiatese, avvenuta quando la medesima società stava soccombendo col punteggio di 0-2, non ha portato beneficio alla società citata che comunque ha terminato la gara col punteggio a lei sfavorevole di 1-3 quindi con la medesima differenza reti; la sola società ad aver subito uno svantaggio, a causa dell’errore arbitrale, risulta quindi essere la società Giana. Per tale motivo (preso atto che ai fini delle retrocessioni ad altra categoria, ovvero dell’accesso ai play off - out per la categoria in questione entra in gioco l’eventuale differenza reti, che nel caso in questione comunque non muta e non altre classifiche riguardanti il numero di reti fatte o subite, solo ai fini della formazione di eventuale classifica avulsa) ad avviso di questo giudice si può ragionevolmente concludere che l’errore tecnico può essere giudicato ininfluente ai fini della determinazione del risultato della gara. Quanto al secondo punto vale a dire l’individuazione dell’effetto derivante dalla decisione di ripetere la gara, non vi è dubbio che l’assunzione di tale decisione produrrebbe l’iniquo effetto di penalizzare ulteriormente la società Giana, incolpevole e già penalizzata una prima volta durante lo svolgimento della gara dalla mancata espulsione di un calciatore avversario, ossia per contro sortirebbe l’effetto di offrire alla società Galbiatese, già favorita sul campo dall’involontario errore arbitrale, un ulteriore ed indebita occasione favorevole. La medesima Caf con decisione 34/1-6-86/6 stabilisce il principio per cui “ …. un errore tecnico dell’arbitro, quand’anche comporti gli estremi della ripetizione della partita, non può ripercuotersi a favore della società che dalla decisione ha già sopportato conseguenze negative in campo ” (perciò per converso ed a maggior ragione la decisione del giudice non può andare a favore della società che dalla errata decisione dell’arbitro ha invece già fruito un beneficio anche se da esso non è stata in grado di trarre vantaggio); inoltre con decisione 34c/23-4-92/11 la Caf valuta la portata e l’influenza, sulla regolarità della gara, dell’errore tecnico riconosciuto ed ammesso dall’arbitro, concludendo che tale fatto non sempre porta alla ripetizione della gara. Quanto poi alla sanzione da assumere a carico del calciatore Colombo Marco della società AS Galbiatese occorre effettuare la seguente considerazione: non vi è dubbio che il calciatore in questione nella circostanza più volte descritta della sua mancata espulsione abbia percepito con chiarezza di essere stato oggetto della seconda ammonizione (circostanza da lui stesso ammessa all’arbitro alla fine della gara) ma si sia subito allontanato, grazie alla confusione creata attorno all’arbitro dai compagni e da quanti occupavano la panchina, con questo favorendo l’errore dell’arbitro. Ben avrebbe potuto il calciatore in questione (che, si ricorda, a fine gara dichiarava espressamente all’arbitro :“ Si, sono stato ammonito due volte ”) richiamare l’attenzione del direttore di gara ed allora, non solo a fine gara, dichiarare la propria posizione disciplinare aiutando l’arbitro e nel contempo favorendo il regolare svolgimento della gara. In proposito si ricorda che l’articolo 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva testualmente recita: “Coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.”. E’ quindi evidente che il calciatore Colombo Marco, nel caso di specie, col proprio comportamento ha contravvenuto a tale obbligo e pertanto vada per questo debitamente sanzionato. Va osservato che nel caso in questione concorre al verificarsi dei fatti negativi anche il comportamento dei dirigenti e di alcuni calciatori della squadra che provocano con le loro proteste grande stato di confusione, tuttavia non sono stati soggettivamente individuati dall’arbitro. Visto inoltre l’art 12 del CGS; Per tutto quanto sopra esposto, ritenuto ininfluente ai fini del risultato l’errore tecnico e quindi ritenuto di non accogliere il reclamo: DELIBERA 1. di rigettare il reclamo e disporre a carico della società Galbiatese l’addebito della tassa . 2. di omologare il risultato conseguito sul campo, vale a dire: AS Galbiatese –Giana 1-3. 3. di squalificare il calciatore n° 4, Colombo Marco della società AS Galbiatese per 2 gare, di cui una gara per la doppia ammonizione ed una gara per violazione dell’art. 1 del CGS.. 4. di ammonire il sig Marzorati Paolo dirigente accompagnatore ufficiale, 5. di comminare alla società Galbiatese l’ammenda di ¤ 99,00 per responsabilità oggettiva.
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