COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 27/01/2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA : Cistellum – Villaggio Fiori Antonini Del 23/01/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 27/01/2005
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARA : Cistellum – Villaggio Fiori Antonini Del 23/01/2005
Dagli atti ufficiali di gara si rileva quanto di seguito:
Al 44° del 1° tempo veniva espulso il calciatore Zago Massimiliano n° 3,(capitano) della Società Villaggio Fiori Antonini, per doppia ammonizione, mentre si allontanava il calciatore ingiuriava e minacciava pesantemente il direttore di gara;
Al 45° del 1° tempo veniva espulso il calciatore Rizzello Ivan n°13 della Società Villaggio Fiori Antonini, perché dalla panchina entrava indebitamente sul terreno di gioco senza l’autorizzazione dell’arbitro; mentre si allontanava il calciatore ingiuriava il direttore di gara;
Al 48° del 1° tempo veniva espulso il calciatore Verde Ivan n° 6 della Società Villaggio Fiori Antonini, perché a seguito di una decisione arbitrale ingiuriava l’arbitro lo minacciava di morte e gesticolando col pugno chiuso ripeteva all’arbitro che gliel’avrebbe fatta pagare avvertendolo ( probabilmente per sfida ) di chiamare i carabinieri, indi dal recinto spogliatoi e per la durata della gara continuava ad ingiuriare l’arbitro;
Al 20° del 2° tempo veniva espulso il calciatore Franzè Alessandro n° 1 della Società Villaggio Fiori Antonini, per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento avvicinava l’arbitro con fare talmente minaccioso, tanto che veniva bloccato e letteralmente trascinato negli spogliatoi dai compagni mentre profferiva gravissime minacce (ti ammazzo, ti metto su una sedia a rotelle); indi dal recinto spogliatoi e per la durata della gara continuava ad ingiuriaree minacciare gravemente l’arbitro;
Al 32° del 2° tempo veniva espulso il calciatore Coscia Giovanni n° 7 della Società Villaggio Fiori Antonini, perché ingiuriava pesantemente l’arbitro; alla notifica del provvedimento lo minacciava pesantemente(tu non esci vivo, te la facciamo pagare, ti facciamo male..);
Al 32° del 2° tempo veniva espulso il calciatore Franzè Roberto n° 14 della Società Villaggio Fiori Antonini,(il quale partecipava alla gara a partire dal 17° del 2° tempo avendo sostituito il calciatore n° 9 della propria società) per aver gravemente ingiuriato l’arbitro.
Pertanto il direttore di gara, avendo provveduto alle espulsioni su citate, rilevava che la Società Villaggio Fiori Antonini era rimasta con un numero di calciatori inferiore al minimo consentito e previsto dalla regola n°3 del gioco del calcio e dalle decisioni IFAB relative a tale regola; pertanto per tale motivo era, giustamente, costretto a sospendere la gara in via definitiva;
Peraltro, dagli atti ufficiali di gara, si rileva altresì che:
- al 17° del 2° tempo, a seguito della sostituzione, il calciatore Molena Massimiliano n° 10 della Società Villaggio Fiori Antonini, mentre lasciava il terreno di gioco urlava ingiurie ed insulti ad un proprio dirigente.
- al 30° del 2° tempo, a seguito della sostituzione, il calciatore Melidona Pietro n° 10 della Società Villaggio Fiori Antonini, mentre lasciava il terreno di gioco urlava verso gli spettatori ingiurie ed insulti.
A seguito della sua decisione di sospendere la gara ed a causa delle gravissime minacce ricevute, l’arbitro chiamava le forze dell’ordine che prontamente intervenute, fatti gli accertamenti del caso, tenevano la situazione sotto debito controllo e consentivano all’arbitro di lasciare indenne il campo sportivo.
Si da atto che il dirigente accompagnatore della Società Villaggio Fiori Antonini, signor Carriero Giovanni raggiungeva l’arbitro nel proprio spogliatoio, dopo la sospensione della gara per rassicurarlo.
E’ appena il caso di osservare che il campo di calcio, dove ha normalmente luogo una sana gara del GIUOCO del calcio, per nessun motivo possa essere trasformato in una zona franca dove la forza del gruppo possa impunemente far violenza all’autorità od al singolo e dove, a causa della evidente irresponsabilità di chi le pronuncia, in tal modo rischiando di scatenare situazioni che sfuggono al controllo delle persone e si trasformano in violenze intollerabili, volano libere ingiurie e minacce di morte (seppur pronunciate in momenti di tensione e certamente senza la effettiva volontà di porle in essere). Tale comportamento, anche se posto in essere a causa di tensioni, deve essere da tutti i partecipanti alla gara in ogni modo evitato, e la tensione della gara deve essere controllata e ricondotta nei normali limiti richiesti da una competizione sportiva:
Comportamenti quali quelli soprariportati meritano perciò una adeguata censura.
La Società Villaggio Fiori Antonini, ai sensi dell’articolo 2 del CGS è oggettivamente responsabile del comportamento dei propri tesserati e pertanto va adeguatamente sanzionata.
P.Q.S.
DELIBERA
a) Di comminare alla Società Villaggio Fiori Antonini la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) Di comminare alla società Società Villaggio Fiori Antonini la sanzione dell’ammenda di ¤ 300,00. in quanto oggettivamente responsabile dei fatti su indicati.
c) Di squalificare il calciatore Zago Massimiliano n° 3, (capitano) della Società Villaggio Fiori Antonini, per i motivi a lui imputati, per 4 gare;
e) Di squalificare il calciatore Rizzello Ivan della Società Villaggio Fiori Antonini, per i motivi a lui imputati, per 2 gare;
f) Di squalificare il calciatore Verde Ivan della Società Villaggio Fiori Antonini, per i motivi a lui imputati, per 6 gare;
g) Di squalificare il calciatore Franzè Alessandro della Società Villaggio Fiori Antonini, per i motivi a lui imputati, per 6 gare;
h) Di squalificare il calciatore Coscia Giovanni della Società Villaggio Fiori Antonini, per i motivi a lui imputati, per 4 gare;
i) Di squalificare il calciatore Franzè Roberto della Società Villaggio Fiori Antonini, per i motivi a lui imputati, per 2 gare;
l) Di squalificare il calciatore Melidona Pietro della Società Villaggio Fiori Antonini, per i motivi a lui imputati, per 1 gara;
m) Di squalificare il calciatore Molena Massimiliano della Società Villaggio Fiori Antonini, per i motivi a lui imputati, per 1 gara;
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