COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 03/02/2005 CAMPIONATO ECCELLENZA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: Sondrio calcio – US. Gandinese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 03/02/2005 CAMPIONATO ECCELLENZA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: Sondrio calcio - US. Gandinese Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 27 del 20-1-2005 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società US. Gandinese. Col preannuncio la società avverte che intende presentare ricorso in merito alla gara, “non disputata per presunta impraticabilità del campo ”; tuttavia col proprio reclamo, regolarmente presentato, la società US. Gandinese chiede quanto segue: di chiarire la motivazione per la quale la gara non è stata giocata; di riconoscere la totale negligenza e responsabilità della Società Sondrio in quanto “non è stato rispettato l’obbligo della spalatura della neve nelle 72 ore precedenti l’inizio della gara” o in alternativa “la predisposizione di un diverso campo di guoco… nel rispetto delle norme federali vigenti le quali fanno obbligo alle società di mettere a disposizione il necessario rettangolo di gioco per la disputa della gara ” La società cita quindi l’art. 26 comma 3 del Regolamento della LND sostenendo che la soc. Sondrio “avrebbe dovuto denunciare al Crl l’impraticabilità entro le ore 12 del giorno precedente la gara “ al fine di evitare la impegnativa trasferta “, ma dichiara che tale impraticabilità avrebbe dovuto essere di “..natura contingente ed imprevedibile mentre nel caso specifico l’impraticabilità era notoria dal 26-12-04, giorno in cui a Sondrio era nevicato” a tal fine sostiene che “..la neve trasformatasi in ghiaccio …ha causato l’impraticabilità del campo….”. Infine segnala che con deliberazione assunta nella stagione 1999-2000 lo scrivente giudice (CU n°30 del 24-2-2000) e successivamente la Commissione disciplinare (CU n° 35 del 30-3-2000) hanno, rispettivamente comminato e confermato, alla medesima società Gandinese, la sanzione della perdita della gara “ per una situazione identica a quella della gara” di cui si tratta. Va osservato che la vigente normativa federale, approvata per la corrente stagione sportiva da parte del CRLombardia a norma dell’art. 60 delle Noif, e pubblicata allegata al CU N° 17 del 28/10/2004, cui si rinvia per attenta lettura, dispone al punto 29 e con le modalità ivi indicate, per le società ospitanti partecipanti ai campionati di eccellenza e promozione, “….l’obbligo di sgombero della neve….”; ed altresì indica, al secondo paragrafo, che la disposizione di indicare campi alternativi vige per le società non obbligate allo sgombero; Dagli gli atti ufficiali di gara e da quanto riferito sia telefonicamente sia con supplemento di rapporto, il direttore di gara (che invia una riserva scritta, allegata al rapporto di gara, in ordine alla regolarità del terreno di gioco consegnatagli alla Società Gandinese) afferma che prima dell’orario di inizio della gara effettuava con i due capitani e gli assistenti un apposito sopralluogo e “ potevo constatare che la neve era stata rimossa completamente dal terreno di gioco, ciò nonostante permaneva un fondo ghiacciato tale da non consentire il regolare svolgimento della gara ”. Pertanto la irregolarità del terreno di gioco che ha dato origine alla dichiarazione di impraticabilità, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non è dovuta alla mancata spalatura della neve (caduta prima delle 72 ore precedenti la disputa della gara), bensì al terreno di guoco, che seppur sgomberato dalla neve, risultava talmente ghiacciato da costituire pericolo per la incolumità di tutti i partecipanti alla gara. La tesi prospettata dalla reclamante non trova dunque riscontro negli atti ufficiali (e per la verità nemmeno dalla documentazione fotografica dalla stessa inviata allegata al reclamo) e pertanto le affermazioni addotte con il proprio reclamo hanno solo il valore di mere allegazioni non confortate da alcun elemento probatorio, infatti il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi costituiscono la base ed il fondamento per le decisioni degli organi di Giustizia Sportiva. Va osservato infine che le deliberazioni a suo tempo assunte dallo scrivente giudice (e dalla C. D.), a carico della società Gandinese non erano quindi, come dalla medesima addotto erroneamente riferite ad “una situazione identica a quella della gara in oggetto ”, posto che allora il direttore di gara, proprio al contrario di quanto ora avvenuto, aveva segnalato, come si evince dalla lettura delle citate deliberazioni, che “diverse zone lungo la fascia laterale sinistra di neve ghiacciata che poteva costituire particolare pericolo per l’incolumità dei calciatori. Lo strato della neve (caduta oltre un mese fa), era alto 5 cm. ed in alcuni punti raggiungeva uno spessore ancora maggiore”. Infine quanto alla richiesta, da parte della Società Gandinese, di applicazione, dell’art. 26 comma 3 del Regolamento della LND, che “.. obbliga la Società non in grado, per eccezionali condizioni metereologiche di garantire la normale praticabilità del terreno di gioco a chiedere il rinvio della gara ..”, va osservato che la norma che testualmente recita: “I Comitati e le Divisioni possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa dell’impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, deferiscono le società, nonché i rispettivi dirigenti responsabili, ai competenti Organi della Giustizia Sportiva. “ non dispone chiaramente un obbligo per le società bensì parla di facoltà di accedere alla richiesta (ovviamente se opportunamente inoltrata). Quindi, la sua applicazione, o meno, è totalmente demandata in primo luogo alla società ospitante ma con ciò non esclude l’interessamento ovvero l’intervento dell’altra parte, ben potendo entrambe le società, magari di comune accordo, farvi ricorso al fine di ottenere, da parte del competente organismo federale, un eventuale rinvio della gara !!! (per verità va ricordato che la Società Gandinese in occasione della gara da lei citata nelle motivazioni del ricorso e relativa alla stagione 1999-2000 non ha essa stessa ritenuto di valersi di tale possibilità. (Vedi deliberazione in CU n°30 del 24-2-2000). P.Q.S. DELIBERA di rigettare il reclamo addebitando alla società Gandinese la relativa tassa; di disporre l’effettuazione della gara a cura del CRL.
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