COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 03/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Calcio Cermenate Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara del 19/12/2004 tra Veniano/Cermenate C.U. n.19 del COMITATO di COMO datato 07/01/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 03/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Calcio Cermenate Camp. 3^ Cat. Gir. A
Gara del 19/12/2004 tra Veniano/Cermenate
C.U. n.19 del COMITATO di COMO datato 07/01/2005
La società A.S. CALCIO CERMENATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha disposto la ripetizione della gara, lamentando che la condotta del portiere aveva causato un vero e proprio shock nell'arbitro.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all'art.42 n.5 del CGS, che copia dello stesso è stato inviato alla controparte, ascoltata la reclamante, ritiene che la decisione del GS non meriti alcuna censura, in quanto effettivamente la sospensione della gara è stata decisa da parte dell'arbitro non solo in maniera precipitosa e in assenza di obbiettive e gravi condotte altrui, tali da mettere a repentaglio l'incolumità dell'arbitro, ma anche senza che quest'ultimo abbia esercitato alcuno dei suoi poteri per porre fine alla supposta situazione di pericolo.
Tanto premesso e ritenuto.
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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