COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 10/02/2005 Commissione Tesseramenti RECLAMO DELLA SIG.RA CARLESSI NADIA PER OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL PROPRIO MINORE CARMINATI ANGELO IN FAVORE DELLA A.C. ASPERIAM

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 10/02/2005 Commissione Tesseramenti RECLAMO DELLA SIG.RA CARLESSI NADIA PER OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL PROPRIO MINORE CARMINATI ANGELO IN FAVORE DELLA A.C. ASPERIAM Con atto del 18/10/04 la sig.ra Carlessi Nadia ha proposto reclamo alla Commissione Tesseramenti per ottenere l'annullamento del tesseramento del proprio figlio minore Carminati Angelo, nato il 4/7/86, in favore della soc. A.C. Asperiam Spirano. La reclamante deduce di non aver mai sottoscritto il relativo modulo di richiesta di tesseramento. La società controinteressata non ha controdedotto. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Osserva la Commissione che il modulo di richiesta di tesseramento del calciatore minorenne Carminati Angelo in favore della soc. A.C. Asperiam Spirano, reca la firma di entrambi i genitori, tuttavia quella della madre è palesemente apocrifa essendo totalmente difforme, per andamento e tratto grafico, da quella certamente autentica perché autenticata da pubblico ufficiale, che appare in calce al reclamo. Pertanto deve ritenersi l'apocrifa della firma dell'attuale reclamante apposta in calce alla richiesta di tesseramento in questione che risulta dunque in realtà sottoscritta da un solo genitore, in contrasto con quanto previsto dalla normativa federale che richiede la firma di entrambi i genitori per il tesseramento di calciatori minori. Le parti che hanno sottoscritto il modulo di tesseramento in questione, calciatore, società e suo Presidente, devono essere deferiti alla competente Commissione Disciplinari presso il Comitato Regionale Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere contribuito a formare una richiesta di tesseramento non valida. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti dichiara la nullità del tesseramento del calciatore Carminati Angelo, nato il 4/7/86, in favore della soc. A.C. Asperiam Spirano. Deferisce il calciatore Carminati Angelo la soc. A.C. Asperiam Spirano ed il suo Presidente alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia per violazione degli artt. 1 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva per avere contribuito a formare una richiesta di tesseramento invalida. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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