COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PROMOZIONE gara del 6/ 2/2005 BASE 96 – A.CASATI CALCIO ARCORE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PROMOZIONE gara del 6/ 2/2005 BASE 96 - A.CASATI CALCIO ARCORE Con deliberazione pubblicata sul C.U. n 30 del 10-02-05 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Casati Arcore. Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che società Base 96 dal 18° minuto del 2° tempo e fino al termine della gara non ha schierato in campo il calciatore nato dal 1 gennaio 1985, pertanto chiede a carico della società l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara. Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Base 96 dal 18° minuto del 2° tempo e fino al termine della gara effettivamente non ha schierato in campo il calciatore nato dal 1 gennaio 1985 come previsto dalla vigente normativa, mentre ha mantenuto sul terreno di gioco il solo calciatore nato dal 1 gennaio 1984; solo da 40° del 2° tempo ha schierato altro calciatore “giovane” tuttavia nato nel 1984. Richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. Considerato che il C.U. n. 2 del 8.07.2004 precisa al punto 3.1.1 - che per le gare dei campionati regionali è fatto obbligo di impiegare giovani calciatori e quindi ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2004/05 le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori giovani di cui uno nato dal 1° gennaio 1984 in avanti e l’altro nato dal 1° gennaio 1985 in poi. Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 12 del C.G.S. PQM DELIBERA a) di comminare alla Società Base 96 la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3. b) di accreditare la tassa reclamo se versata.
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