COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Madone Calcio Camp. Prom. Gir. D Gara del 30/01/2005 tra Madone Calcio/Castrezzato C.U. n.29 del CRL datato 03/02/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Madone Calcio Camp. Prom. Gir. D Gara del 30/01/2005 tra Madone Calcio/Castrezzato C.U. n.29 del CRL datato 03/02/2005 La società MADONE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: FRANCESCO GORNO - SALA MAURO - RIVA GIANCARLO e MAURO AGAZZI per 3 GARE e il tecnico LUCA CASTELLANI sino al 25/05/2005, lamentando che le squalifiche comminate sono eccessive in quanto i calciatori si sono limitati a protestare in seguito a provocazioni subite nel corso della gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all'art.42 n.5 del CGS, rileva: l'arbitro, sentito da questa Commissione, ha confermato di essere stato insultato e offeso dai calciatori GORNO, SALA, RIVA, AGAZZI e dal tecnico CASTELLANI. Considerato che le circostanze riportate nel referto dell’arbitro devono essere ritenute fonte primaria e privilegiata di prova e che tali circostanze sono persino state confermate dall'arbitro stesso a questa Commissione, il reclamo proposto dalla società MADONE CALCIO non può nel caso di specie trovare accoglimento con riferimento alle squalifiche dei calciatori. La gravità del comportamento tenuto dal tecnico giustifica invece una graduale riduzione della squalifica. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE La squalifica comminata al tecnico CASTELLANI LUCA sino al 21/03/2005 e conferma le squalifiche comminate ai calciatori, si dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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