COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Viggiù Rifiorente Camp. 1^Cat. Gir. L Gara del 30/01/2005 tra Viggiù Rifiorente/Ternatese Calcio C.U. n.28 del CRL datato 27/01/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Viggiù Rifiorente Camp. 1^Cat. Gir. L Gara del 30/01/2005 tra Viggiù Rifiorente/Ternatese Calcio C.U. n.28 del CRL datato 27/01/2005 La società VIGGIU' RIFIORENTE ha proposto reclamo a questa Commissione asserendo che, nella gara in oggetto, l'A.S. TERNATESE avrebbe fatto partecipare il calciatore GARDEAZABAL VALERIO MAURICIO in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara per recidiva in ammonizione come da C.U. n.28 del 27/01/2005 e ha chiesto quindi che la A.S. TERNATESE sia sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini previsti dall'art.42 n.5 e, che, copia dello stesso è stata inviata alla controparte, compiuti i necessari accertamenti rileva che il calciatore in capi al quale pendeva la squalifica per una gara per recidiva in ammonizione era GARDEAZABAL VALERIO RICARDO (C.I. AG 5543821) nato il 19/10/1984, ammonito nelle gare del 17/10//2004 - 21/11/2004 - 12/12/2004 e 16/01/2005 e non GARDEAZABAL VALERIO MAURICIO (C.I. AH 9385092) nato il 04/06/1987 che, di conseguenza aveva pieno titolo a partecipare alla gara in esame. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto, ricorrono comunque, giusti motivi (sul C.U. vi è solo l'indicazione GARDEAZABAL VALERIO) per NON addebitare la tessa reclamo.
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