COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Pro Victoria 1906 Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara del 23/01/2005 tra Pro Victoria/Agrate C.U. n.21 del Comitato di MONZA datato 27/01/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Pro Victoria 1906 Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara del 23/01/2005 tra Pro Victoria/Agrate C.U. n.21 del Comitato di MONZA datato 27/01/2005 La società PRO VICTORIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore STELLA NICOLO' sino al 09/04/2005, chiedendo clemenza per il fatto compiuto dal calciatore. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all'art.42 n.5 del CGS, rileva: prima di assumere la decisione, questa Commissione ha ritenuto di dover sentire l'arbitro, il quale ha confermato che il calciatore STELLA, sanzionato dall'arbitro a seguito di un fallo commesso, gli si avvicinava gli appoggiava entrambe le mani sulle spalle e gli dava una vistosa spinta scuotendolo, tanto da spostarlo di circa mezzo metro. La sanzione inflitta è equa e va integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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