COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Or. Ardor Bollate Camp. 3^Cat. Gir. C Gara del 23/01/2005 tra Ardor Bollate/Sempione Half 1919 C.U. n.25 del Comitato di MILANO datato 27/01/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Or. Ardor Bollate Camp. 3^Cat. Gir. C Gara del 23/01/2005 tra Ardor Bollate/Sempione Half 1919 C.U. n.25 del Comitato di MILANO datato 27/01/2005 La società ARDOR BOLLATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore EMANUELE MERONI sino al 23/01/2008, lamentando che la sanzione comminata al proprio calciatore era eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all'art.42 n.5 del CGS, rileva: che la versione dei gravissimi fatti dei quali si è reso protagonista il MERONI resa dalla reclamante si pone in netto contrasto con quanto analiticamente descritto dall'arbitro nel rapporto, che, come è noto, nel procedimento disciplinare costituisce fonte primaria e privilegiata di prova e che, come tale, non può essere disattesa, privilegiando una versione di parte e come tale interessata, priva di qualsiasi riscontro obiettivo. Dal rapporto dell'arbitro risulta in modo inequivocabile che il calciatore MERONI ha, dapprima, scalciato, stando a terra, un avversario, poi ha morso allo stesso la mano sinistra cagionandogli escoriazioni con fuoriuscita di sangue, e infine, alla notifica dell'espulsione si è avvicinato repentinamente al direttore di gara colpendolo con la sua mano sinistra al polso destro (e cioè nella direzione del cartellino rosso) facendo immediatamente seguire un pugno con la destra, alla guancia sinistra dell'arbitro. Quest'ultimo, a seguito del colpo, provava un intenso dolore al viso protrattosi per circa dieci minuti e cioè ben oltre il termine della gara, alla quale l'arbitro, essendo trascorso il tempo di gioco, aveva giustamente posto fine subito dopo l'aggressione subita. La sanzione, alla luce di quanto riportato dall'arbitro e sopra ribadita appare congrua ed equa e di conseguenza il reclamo proposto va respinto. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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