COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S. Angelo Calcio Camp. Ecc. Gir. A Gara del 06/02/2005 tra Fanfulla/S. Angelo Calcio C.U. n.30 del CRL datato 10/02/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società S. Angelo Calcio Camp. Ecc. Gir. A
Gara del 06/02/2005 tra Fanfulla/S. Angelo Calcio
C.U. n.30 del CRL datato 10/02/2005
La società S. ANGELO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico MAURIZIO TASSI sino al 06/04/2005, lamentando che il TASSI non ha offeso l'onore dell'arbitro, limitandosi a reagire di fronte al reiterato comportamento scorretto e ingiurioso dai componenti della panchina del FANFULLA.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all'art.42 n.5 del CGS, rileva: l'arbitro nel proprio rapporto ha affermato che il tecnico sig. TASSI lo ha offeso e insultato verbalmente. Pertanto la squalifica comminata dal GS deve ritenersi corretta e equa in considerazione dei fatti riportati dal direttore di gara e dai suoi assistenti.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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