COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Trenzano Camp. Juniores Provinciali Gara del 27/11/2004 tra Bornato/Trenzano C.U. n.16 del Comitato di BRESCIA datato 02/12/2004

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Trenzano Camp. Juniores Provinciali Gara del 27/11/2004 tra Bornato/Trenzano C.U. n.16 del Comitato di BRESCIA datato 02/12/2004 La società TRENZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS relativa alla gara in oggetto (squalifica del calciatore ALBERTO TRIBBIA sino al 30/11/2005) La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, rilevato che lo stesso è stato affidato al servizio postale il 10/02/2005 e cioè ampiamente oltre i termini previsti dalla normativa in vigore; rilevato che non esiste nello stesso ordinamento l'istituto della rimessione in termini e che comunque le giustificazioni addotte, inerenti peraltro ad un reclamo predisposto in proprio dal tesserato ALBERTO TRIBBIA, sono del tutto irrilevanti. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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