COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Zognese Camp. Promozione Gir. D Gara del 30/01/2005 tra Zognese/Presezzo C.U. n.30 del CRL datato 10/02/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Zognese Camp. Promozione Gir. D Gara del 30/01/2005 tra Zognese/Presezzo C.U. n.30 del CRL datato 10/02/2005 La società ZOGNESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ZANCHI NICOLA sino al 06/04/2005, dichiarando eventualmente di essere convocata per la visione di tutta la documentazione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all'art.42 n.5 del CGS, osserva: i reclamo devono essere motivati, nel caso in esame invece, è stato redatto senza motivazione e comunque genericamente, deve essere dichiarato inammissibile. Il reclamo in oggetto è del tutto privo di motivazione e pertanto è da ritenersi inammissibile. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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