COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Buguggiate Camp. 2^ Cat. Gir. F Gara del 30/01/2005 tra Gazzadaschianno/Buguggiate

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Buguggiate Camp. 2^ Cat. Gir. F Gara del 30/01/2005 tra Gazzadaschianno/Buguggiate La società BUGUGGIATE ha proposto reclamo a Questa Commissione asserendo che il calciatore ROBERTO BATTISTELLA della società GAZZADASCHIANNO aveva partecipato in posizione irregolare alla gara in oggetto, in quanto squalificato per una gara per recidiva in ammonizione, ed ha di conseguenza richiesto che la GAZZADASCHIANNO fosse sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte osserva: che il reclamo è infondato e come tale va respinto. Il C.U. sul quale è pubblicata la sanzione della squalifica per una gara per recidiva in ammonizione comminata al calciatore BATTISTELLA è, infatti, successivo (03/02/2005) alla disputa della gara (30/01/2005) e di conseguenza il detto calciatore aveva comunque titolo a partecipare alla gara. Ma vi è di più la squalifica comminata al calciatore stesso è stata frutto di un mero errore materiale, come riconosciuto nel C.U. successivo, nel quale testualmente si legge: “causa errore di trascrizione si depenni BATTISTELLA ROBERTO e si inserisca in ammonizione”. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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