COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Cadrezzatese Camp. 2^ Cat. Gir. P Gara del 06/02/2005 tra Cadrezzatese/Rasa Calcio C.U. n.24 del Comitato di VARESE datato 10/02/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Cadrezzatese Camp. 2^ Cat. Gir. P Gara del 06/02/2005 tra Cadrezzatese/Rasa Calcio C.U. n.24 del Comitato di VARESE datato 10/02/2005 La società CADREZZATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore BALSEMIN FLAVIO per 4 GARE, negando che il calciatore avesse pronunciato frasi offensive e minacciose, limitandosi solo a una vivace protesta. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all'art.42 n.5 del CGS. rileva: le giustificazioni e le argomentazioni rese dalla reclamante non possono essere accolte in quanto configgono nettamente con il contenuto del referto arbitrale. Da questo si rileva come al 49° del 1° tempo il calciatore sanzionato dopo una segnatura della squadra avversaria insultava gravemente il direttore di gara, dopo l'espulsione ed anche a fine gara. Dice l'arbitro “il BALSEMIN al termine della gara veniva trattenuto dai propri dirigenti per evitare che si scagliasse contro di me”. Il grave comportamento tenuto dal calciatore, peraltro reiterato, merita la piena conferma della squalifica inflitta dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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