COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Nosadello Camp. 2^ Cat. Gir. T Gara del 06/02/2005 tra Monte Cremasco/Nosadello C.U. n.25 del Comitato di CREMONA datato 10/02/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Nosadello Camp. 2^ Cat. Gir. T
Gara del 06/02/2005 tra Monte Cremasco/Nosadello
C.U. n.25 del Comitato di CREMONA datato 10/02/2005
La società NOSADELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore JURI MOMBELLI per 4 GARE, lamentando che il calciatore no si sarebbe reso responsabile di tutti i fatti ascritti e chiede di conseguenza una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all'art.42 n.5 del CGS, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si evince che il calciatore MOMBELLI, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni si rivolgeva al direttore di gara ingiuriandolo ed offendendolo gravemente. Appare, pertanto, del tutto congrua e meritevole di conferma la sanzione disposta in prime cure.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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