COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.S. Locate Camp. 2^ Cat. Gir. V Gara del 06/02/2005 tra Uso Calcio/Locate C.U. n.27 del Comitato di MILANO datato 10/02/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società C.S. Locate Camp. 2^ Cat. Gir. V
Gara del 06/02/2005 tra Uso Calcio/Locate
C.U. n.27 del Comitato di MILANO datato 10/02/2005
La società LOCATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore DANIELE GUERINI per 5 GARE, lamentando che il calciatore non si sarebbe reso responsabile di tutti i fatti che gli sono stati ascritti. Si chiede di conseguenza una riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all'art.42 n. 5 del CGS, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova si evince che il calciatore sanzionato si è reso responsabile di una sequenza di condotte a partire da un calcio violento nei confronti di avversario per poi proseguire nell'inveire contro il pubblico e concludersi con gesti di scherno nei confronti degli avversari (brandendo la canna dell'acqua). Tale serie di fatti seppur riconducibili ad un'unica condotta avrebbero, addirittura meritato una sanzione ben più rigorosa di quella disposta sin troppo benevolmente in prime cure.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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