COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. San Marco Camp. 1^ Cat. Gir. L Gara del 06/02/2005 tra Ceresium Bisustum/San Marco C.U. n.30 del CRL datato 10/02/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 03/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. San Marco Camp. 1^ Cat. Gir. L
Gara del 06/02/2005 tra Ceresium Bisustum/San Marco
C.U. n.30 del CRL datato 10/02/2005
La società SAN MARCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ANDREA GALLONI sino al 06/04/2005, lamentando che la sanzione inflitta dal GS sarebbe eccessiva rispetto alla gravità dell'accaduto.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che dal referto arbitrale emerge chiaramente che il GALLONI, al termine della gara, ha tenuto un comportamento aggressivo verso l'arbitro arrivando a porgli la mano sul petto per spingerlo. Dal referto emerge altresì che si è pure rivolto irriguardosamente nei confronti del direttore di gara.
Tale condotta del GALLONI, peraltro espressamente riconosciuta dalla reclamante, risulta di gravità tale dal giustificare pienamente la sanzione comminata dal GS che, diversamente da quanto sostenuto dalla GS SAN MARCO, appare congrua e proporzionata all’accaduto.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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