COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Concagnese Camp. 2^ Cat. Gir. Q Gara del 13/02/2005 tra Concagnese/Pontelambrese C.U. n.25 del Comitato di COMO datato 17/02/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Concagnese Camp. 2^ Cat. Gir. Q Gara del 13/02/2005 tra Concagnese/Pontelambrese C.U. n.25 del Comitato di COMO datato 17/02/2005 La società POLISPORTIVA CONCAGNESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ANDREA BERNASCONI sino al 29/03/2005, lamentando che il BERNASCONI non avrebbe cercato in alcun modo di colpire l'arbitro con una pallonata e che, quindi, la sanzione comminatagli sarebbe eccessiva rispetto alla gravità dell'accaduto. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: che il direttore di gara, sentito telefonicamente, ha confermato che il BERNASCONI non ha in alcun modo cercato di colpirlo con una pallonata, tant'è che il pallone gli è passato a una distanza di circa cinque metri e che il suo intento era quello di accentuare la protesta. In ragione di ciò, si ritiene che la sanzione comminata dal GS sia eccessiva rispetto alla gravità del comportamento tenuto dal BERNASCONI, il quale, tuttavia, ha comunque ecceduto nelle proteste contro il direttore di gara anche con frasi offensive. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore ANDREA BERNASCONI a tutto il 13/03/2005 Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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