COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Sabbio Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara del 13/02/2005 tra Osio Sopra/Sabbio C.U. n.25 del Comitato di BERGAMO datato 17/02/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Sabbio Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara del 13/02/2005 tra Osio Sopra/Sabbio C.U. n.25 del Comitato di BERGAMO datato 17/02/2005 La società SABBIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: ALEX MISMARA per 5 GARE, ROBERTO MISMARA per 4 GARE, BASSANESSI GIULIANO e RONZONI MARCO per 3 GARE, lamentando che le squalifiche comminate ai calciatori sono eccessive in relazione alla gravità del comportamento tenuto nei confronti dell'arbitro che con il suo atteggiamento li aveva provocati. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: le squalifiche comminate dal GS ai calciatori MISMARA ROBERTO, BASSANESSI GIULIANO e RONZONI MARCO, meritano di essere confermate in relazione alla gravità delle ingiurie e offese proferite nei confronti del direttore di gara e alla qualifica di capitano ricoperta dal MISAMRA ROBERTO. Merita invece di essere ridotta la sanzione comminata a carico di ALEX MISMARA, in quanto, il comportamento da lui tenuto non può ritenersi violento. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE La squalifica del calciatore ALEX MISMARA a 4 GARE e conferma per il resto le decisioni del GS, si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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