COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Elunda Mare Milano Camp. Calcio a 5 Serie C2 Gir. C Gara del 10/02/2005 tra Confinvest/Elunda Mare C.U. n.31 del CRL datato 17/02/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 03/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.C. Elunda Mare Milano Camp. Calcio a 5 Serie C2 Gir. C
Gara del 10/02/2005 tra Confinvest/Elunda Mare
C.U. n.31 del CRL datato 17/02/2005
La società ELUNDA MARE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore PORCINO DOMENICO sino all'11/05/2005, lamentando l'eccessività della squalifica.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: dal referto arbitrale risulta, in modo esauriente la gravità del comportamento del calciatore sanzionato, il quale oltre ad aver colpito con uno sputo un avversario al volto, ha usato violenza contro un altro avversario procurandogli con il piede forte dolore al costato e perdita di sangue dalla bocca. Valutata la gravità del comportamento del calciatore DOMENICO PORCINO, la sanzione inflitta dal GS appare del tutto adeguata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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