COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Base 96 Camp. Prom. Gir. B Gara del 06/02/2005 tra Base 96/Casati Arcore C.U. n.31 del CRL datato 17/02/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Base 96 Camp. Prom. Gir. B Gara del 06/02/2005 tra Base 96/Casati Arcore C.U. n.31 del CRL datato 17/02/2005 La società BASE 96 ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, lamentando che diversamente dalla delibera del giudice di prime cure la società BASE 96 ha costantemente disputato la gara in esame con la presenza in campo di perlomeno due calciatori della classe 1984. Chiede la revoca della decisione del GS in accoglimento del proprio reclamo. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova e le distinte dei calciatori partecipanti alla gara e sentito a chiarimenti il direttore di gara è emerso che la società BASE 96 ha schierato nel ruolo di portiere il calciatore contraddistinto sulla distinta con il n.12 al posto del n.1 sin dall'inizio della gara, di conseguenza nel corso dell'intera gara la società BASE 96 ha costantemente schierato sul terreno di gioco due calciatori della classe 1984. Il reclamo appare, di conseguenza, meritevole di accoglimento con la revoca della delibera disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto, accogli il reclamo proposto, dispone la revoca dell'impugnata delibera del GS e della relativa condanna della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e convalida il risultato conseguito sul terreno di gioco. Dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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