COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. S. ILARIO Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara del 12/02/2005 tra S. Ilario/Uboldese C.U. n.26 del Comitato di LEGNANO datato 17/02/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. S. ILARIO Camp. Jun. Prov. Gir. B
Gara del 12/02/2005 tra S. Ilario/Uboldese
C.U. n.26 del Comitato di LEGNANO datato 17/02/2005
La società S. ILARIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico FOSSELLA GIOVANNI sino all'11/04/2005 e comminato ad entrambe lo società la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, lamentando l'eccessività della sanzione inflitta al tecnico FOSSELLA e l'inadeguatezza della decisione arbitrale relativa alla sospensione della gara.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento tenuto dall'allenatore FOSSELLA merita la sanzione inflitta dal GS soprattutto in considerazione che tale comportamento ha scatenato i successivi fatti avvenuti sul campo. Giustificata appare la decisione dell'arbitro rispetto alla sospensione della gara infatti, dal referto del direttore di gara si evince con chiarezza come si sia verificata una vera e propria risa tra quasi tutti i calciatori di entrambe le squadre.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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