COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Virtus Herba Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara del 06/02/2005 tra Cermenate/Virtus Herba C.U. n.25 del Comitato di COMO datato 17/02/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.C. Virtus Herba Camp. 3^ Cat. Gir. A
Gara del 06/02/2005 tra Cermenate/Virtus Herba
C.U. n.25 del Comitato di COMO datato 17/02/2005
La società VIRTUS HERBA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: GALLETTI FABIO sino al 30/06/2005 e MOLTENI GAETANO sino al 29/03/2005, lamentando che i due calciatori non si sarebbero resi responsabili dei fatti loro ascritti, che la condotta sanzionata sarebbe maturata in un contesto particolare e che comunque le sanzioni irrogate sarebbero eccessivamente severe. Chiede di conseguenza una considerevole riduzione di entrambe le squalifiche.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che entrambi i calciatori GALLETTI e MOLTENI si sono resi responsabili dei fatti oggetto di contestazione.
Tenendo conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione appare, comunque, equo graduare le sanzioni disposte in prime cure.
Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica dei calciatori: GALLETTI FABIO sino al 15/05/2005 e a MOLTENI GAETANO sino al 17/03/2005, si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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