COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S. Serenissima Camp. Calcio A5 Serie C2 Gir. A Gara del 15/02/2005 tra Centro Sportivo/Serenissima
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società S.S. Serenissima Camp. Calcio A5 Serie C2 Gir. A
Gara del 15/02/2005 tra Centro Sportivo/Serenissima
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società SERENISSIMA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante la società CENTRO SPORTIVO avrebbe fatto partecipare il calciatore TOSCHES ANDREA in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato proposto entro i termini regolamentari;
Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte come da regolamento;
Rilevato che la società CENTRO SPORTIVO non ha inviato le proprie contro deduzioni;
rilevato che come da C.U. n.30 datato 10/02/2005 del CRL, il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS la Commissione Disciplinare
DELIBERA
In accoglimento del reclamo come sopra proposto:
a) di comminare alla società CENTRO SPORTIVO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6:
b) di comminare alla società CENTRO SPORTIVO l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore TOSCHES ANDREA per una ulteriore gara;
d) di inibire a tutto il 10/04/2005 il dirigente accompagnatore sig. ZANON BRUNO della società CENTRO SPORTIVO.
Si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa favore della reclamante.
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