COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Carugo Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara del 19/02/2005 tra Carugo/Veniano C.U. n.26 del Comitato di COMO datato 24/02/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Carugo Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara del 19/02/2005 tra Carugo/Veniano C.U. n.26 del Comitato di COMO datato 24/02/2005 La società CARUGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ISSA ISSAKA BASSITI sino al 20/02/2006 richiedendo una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: come riconosciuto dalla AS CARUGO nel suo reclamo, il comportamento tenuto dal calciatore sanzionato è biasimevole. Alla luce del contenuto del referto arbitrale e del suo allegato, il direttore di gara descrive puntualmente quanto posto in essere dal calciatore, operata una attenta valutazione del suo comportamento, la sanzione inflitta può essere mitigata. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE La squalifica del calciatore ISSA ISSAKA BASSITI a tutto il 20/09/2005
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