COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 17/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Atletico CVS Camp. Promozione. Gir. E Gara del 27/02/2005 tra Brignanese /Atletico CVS C.U. n.33 del CRL datato 03/03/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 17/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Atletico CVS Camp. Promozione. Gir. E Gara del 27/02/2005 tra Brignanese /Atletico CVS C.U. n.33 del CRL datato 03/03/2005 La società ATLETICO CVS ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore CLAUDIO BILLI per 5 GARE, lamentando l'eccessività della sanzione inflitta. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari, rileva: il calciatore sanzionato in questa gara svolgeva la funzione di capitano e come è noto la funzione ha un significato preciso: tenere rapporti corretti con l'arbitro ed essere d'esempio per i compagni. Tanto precisato, nel rapporto si legge che mentre il direttore di gara espelleva un calciatore dell'ATLETICO CVS perché lo insultava, si avvicinava all'arbitro il BILLI, che gli strappava di mano il cartellino e lo gettava in terra, dandogli dell'imbecille. Alla luce di quanto si legge la sanzione inflitta si ritiene equa e di conseguenza va confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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