COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 17/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Valle Lomellina Camp. 2^ Cat. Gir. R Gara del 06/02/2005 tra Mortara/Valle Lomellina C.U. n.25 del Comitato di PAVIA datato 10/02/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 17/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Valle Lomellina Camp. 2^ Cat. Gir. R Gara del 06/02/2005 tra Mortara/Valle Lomellina C.U. n.25 del Comitato di PAVIA datato 10/02/2005 La società VALLE LOMELLINA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: ALBERTO DE POLI; DIEGO SANTORO e RICCARDO TODOERTI rispettivamente sino al 31/08/2007; 31/12/2005 e 31/08/2006, inibito il massaggiatore VINCENZO BULGARELLI sino al 06/02/2006 e il dirigente MAURIZIO BERTOLETTI sino al 06/06/2005, lamentando che le sanzioni comminate ai calciatori e ai dirigenti sono eccessive in relazione alla parità di comportamenti degli stessi tenuti che non hanno avuto alcun carattere violento. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, osserva: l'arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha precisato che lo strattonamento ricevuto dal SANTORO e la spallata ricevuta dal TODOERTI non sono stati di particolare violenza, mentre la ginocchiata ricevuta dal DE POLI sulla coscia destra gli ha effettivamente procurato dolore al muscolo. L'arbitro ha inoltre confermato per il resto quanto descritto nel rapporto arbitrale e precisamente: - le frasi offensive e il tentativo di colpirlo con una manata dal DE POLI; - le frasi offensive e minacciose del dirigente BERTOLETTI; - le spinte con il petto e le frasi ingiuriose e minacciose del massaggiatore BULGARELLI. Alla luce della gravità dei comportamenti tenuti dai calciatori, SANTORO e TODOERTI, del dirigente BERTOLETTI, le squalifiche comminate dal GS meritano una graduale riduzione. Devono invece essere confermate le sanzioni comminate al BULGARELLI e al DE POLI. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE La squalifica dei calciatori DIEGO SANTORO sino al 15/09/2005 e RICCARDO TODOERTI sino al 10/02/2006 e del dirigente MAURIZIO BERTOLETTI sino al 06/05/2005, conferma per il resto le sanzioni comminate dal GS in prima istanza. Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it