COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Lomazzo Camp. 1^ Cat. Gir. G Gara del 27/02/2005 tra Albate/Lomazzo C.U. n.33 del CRL datato 03/03/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 24/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Lomazzo Camp. 1^ Cat. Gir. G
Gara del 27/02/2005 tra Albate/Lomazzo
C.U. n.33 del CRL datato 03/03/2005
La società LOMAZZO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ALESSANDRO FERRI sino all'1/06/2005, lamentando che il calciatore non ha tentato di aggredire il direttore di gara, né gli ha schiacciato volontariamente il piede, limitandosi a richiamare la sua attenzione, prendendolo per una mano.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che il FERRI ha afferrato l'arbitro per un braccio e gli ha schiacciato volontariamente il piede, ingiuriandolo ripetutamente.
La gravità del suddetto comportamento giustifica pienamente la sanzione comminata dal G.S. al calciatore.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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