COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Abbiategrasso Camp. Jun. Reg.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Abbiategrasso Camp. Jun. Reg. La società A.C. ABBIATEGRASSO ha proposto reclamo, lamentando che in una non meglio precisata gara tra CORSICO e ABBIATEGRASSO avrebbe preso parte il calciatore della società CORSICO CLAUDIO CATANZARITI seppur sottoposto a squalifica. La Commissione Disciplinare, rileva che il reclamo in esame, avendo per oggetto la posizione irregolare di un tesserato del CORSICO, avrebbe dovuto essere inviato anche a detta società ai sensi dell'art.42 comma 6 del CGS. Tuttavia, nel caso di specie, non risulta che la A.C. ABBIATEGRASSO abbia inviato al CORSICO copia del reclamo in questione. In ragione di ciò, la Commissione Disciplinare DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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