COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Sporting S.Donato Camp. Jun. Reg. Gir. F Gara del 26/02/2005 tra Tribiano /Sporting S.Donato C.U. n.33del CRL datato 03/03/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Sporting S.Donato Camp. Jun. Reg. Gir. F Gara del 26/02/2005 tra Tribiano /Sporting S.Donato C.U. n.33del CRL datato 03/03/2005 La società SPORTING S. DONATO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore NICOLA CELENTANO sino al 27/04/2005, lamentando che i fatti posti alla base della decisione del GS non corrisponderebbero a quelli realmente accaduti. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che l'art.31 a1 del CGS stabilisce che il rapporto del direttore di gara forma piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In ragione di ciò nel caso di specie, Questa Commissione non può che attenersi a quanto riportato nel referto arbitrale, nel quale è chiaramente riportato che il sig. CELENTANO ha tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro, arrivando a spingerlo con il petto. Si rileva, quindi, che la condotta scorretta posta in essere dal CELENTANO, tenuto altresì conto del ruolo di capitano ricoperto da quest'ultimo, legittima pienamente la squalifica inflitta dal GS che appare congrua e proporzionata alla gravità dei fatti accaduti. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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