COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Calcinatese Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara del 19/02/2005 tra Calcinatese/Don Bosco C.U. n.26 del Comitato di Varese datato 24/02/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Calcinatese Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara del 19/02/2005 tra Calcinatese/Don Bosco C.U. n.26 del Comitato di Varese datato 24/02/2005 La società CALCINATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico TAGLIABUE ALESSANDRO sino al 31/12/2005, lamentando l'eccessività della sanzione inflitta dal G.S. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari, rileva: nel suo referto l'arbitro descrive analiticamente il comportamento ed in particolare le frasi a lui rivolte dal tecnico TAGLIABUE. Certamente l contenuto delle espressioni riportate nel rapporto ha carattere gravemente e ripetutamente offensivo. Per altro verso non può attribuirsi alle stesse il valore di minacce di morte, considerato il tenore delle frasi ed il contenuto nel quale sono state pronunziate. La sanzione disciplinare può, pertanto, essere ridotta. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica al tecnico TAGLIABUE ALESSANDRO a tutto il 30/06/2005 Dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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